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Sebbene la dottrina giuridica e linguistica abbiano già esaminato alcuni profili del linguaggio normativo nel diritto ambientale in italiano (si pensi p. es. agli studi di Gualdo 2010 e 2022), scarsa attenzione è stata dedicata, in ambito italofono, al linguaggio dei trattati internazionali sull’ambiente. Una lacuna, si penserà, non poi così grave: dopotutto, il diritto internazionale va recepito e riformulato tramite leggi tarate sulla realtà dello Stato. È però sempre opportuno ricordare che i trattati sull’ambiente costituiscono il punto di partenza di ogni azione collettiva a livello globale (Bodansky 2024, 1–31) e il luogo in cui si sedimenta il discorso giuridico internazionale sull’ambiente. Sono infatti i trattati sull’ambiente ad avere il ruolo fondamentale di stabilire standard ai quali la legislazione nazionale deve adeguarsi. Proprio perché latori di questo impulso giuridico iniziale, i trattati si fanno propulsori di un complesso discorso giuridico destinato a irradiarsi ben oltre il contesto originario, fino a realtà più delimitate come le disposizioni di legge nazionali.1
A ben vedere, definire complesso tale discorso è riduttivo. I trattati sull'ambiente sono il prodotto di negoziati prolungati e spesso conflittuali, nei quali interessi divergenti vengono ricomposti attraverso un equilibrio linguistico finemente calibrato. In questo contesto, il linguaggio si configura come un dispositivo strategico, capace di veicolare compromessi, attenuare obblighi, orientare interpretazioni, comunicare informazioni contestuali. Proprio perché si tratta di un diritto frutto di negoziati incessanti e di intensi sforzi diplomatici, questo genere ha una tessitura normativa eterogenea e intreccia al suo interno disposizioni dalla diversa forza giuridica. Nel dettato si alternano formulazioni tipiche di quella che viene chiamata hard law, ossia di un diritto vincolante, e formulazioni in cui la vincolatività è attenuata, tipiche della soft law, ossia di un diritto non vincolante, denominato anche «diritto mite» (Evangelista 2019b).
Naturalmente, queste due categorie di normatività hanno tratti linguistici molto diversi: se le disposizioni vincolanti sono caratterizzate da tempi verbali all’indicativo presente e nessun elemento tale da poter introdurre vaghezza nel dettato, quelle non vincolanti (o che non lo sono interamente) presentano al loro interno tempi verbali tipici dell’incertezza (p. es. il condizionale) o modificatori linguistici che introducono sfumature semantiche di tipo valutativo (cf. Evangelista 2019a).
Queste due categorie di normatività, differenti quanto a forza vincolante, sono state raramente oggetto di un’analisi linguistica sistematica e ancor meno di un’indagine traduttologica, soprattutto con riferimento al diritto ambientale. Inoltre, i tratti pragmatici che caratterizzano le disposizioni di soft law (quali l’attenuazione, il linguaggio valutativo, la presenza di impliciti) e le difficoltà che essi pongono alla traduzione giuridica restano in larga misura inesplorati. Il presente contributo si propone di colmare tale lacuna, esaminando i principali tratti linguistici e pragmatici dei testi giuridici internazionali sull'ambiente e analizzando in che modo tali tratti sono resi nelle traduzioni italiane. In questa prospettiva, è riservata un’attenzione specifica proprio alle disposizioni di soft law, che svolgono un ruolo cruciale nell’orientare l’interpretazione e l’attuazione interna degli obblighi internazionali.
Lo studio è guidato da due domande di ricerca fondamentali: (1) in che modo le disposizioni di hard law e di soft law contenute nei trattati internazionali sull’ambiente differiscono sul piano linguistico? (2) come si riflettono tali differenze nelle traduzioni in italiano, con particolare riguardo agli esiti traduttivi delle disposizioni di soft law? Il punto focale dell’analisi è rappresentato dai fenomeni pragmatici, la cui funzione nel configurare obblighi, raccomandazioni e criteri interpretativi è decisiva: la loro resa nella lingua di arrivo può infatti incidere in modo sostanziale sulle modalità con cui le norme giuridiche vengono recepite e rese operative dagli attori nazionali e sovranazionali.
Un’indagine come quella che stiamo per proporre è rilevante per diverse ragioni. In primo luogo, perché la legislazione internazionale sull’ambiente è un ambito che si esprime primariamente in inglese, lingua di lavoro della quasi totalità dei negoziati e dei testi preparatori (fatta eccezione per qualche sporadico caso in cui viene utilizzato il francese). I documenti che vengono tradotti ufficialmente in italiano sono pochi, e sono perlopiù le traduzioni ufficiali dei testi finali dei trattati internazionali a opera dell’Unione Europea e della Confederazione Svizzera, oggetto per l’appunto del nostro studio. Queste traduzioni meritano dunque un’attenzione particolare, perché sono il primo e unico veicolo in italiano delle normative internazionali.2 In secondo luogo, le disposizioni di soft law non si limitano a occupare una posizione ancillare rispetto al diritto vincolante, ma svolgono una funzione essenziale nell’orientare l’interpretazione dei trattati e nel guidarne l’attuazione. Di conseguenza, la loro resa traduttiva assume un rilievo decisivo per la ricezione delle norme sia a livello europeo sia nei contesti nazionali. Infine, l’indagine qui proposta è rilevante perché le caratteristiche pragmatiche della soft law, ossia la vaghezza, la presenza di raccomandazioni, la programmaticità, l’assenza di coercizione, pongono sfide traduttive peculiari ancora largamente trascurate dalla letteratura giuslinguistica.
Lo studio si fonda su un’analisi qualitativa di tipo corpus-based, articolata attorno a tre casi di studio rappresentativi, selezionati in ragione della loro centralità nell'impianto del diritto internazionale sull'ambiente: l’Accordo di Parigi, la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il corpus complessivo ammonta a circa 55.700 tokens e si colloca su un arco temporale compreso tra il 1992 e il 2015. L’indagine privilegia inoltre un approccio contrastivo, orientato all’individuazione di fenomeni linguistici rilevanti nelle versioni originali in inglese dei trattati, e al paragone di questi tratti con le traduzioni in italiano a opera della Confederazione Svizzera e dell’Unione Europea.
Particolare attenzione nell’analisi è riservata ai fenomeni pragmatici e retorici che contribuiscono a modulare la forza normativa delle disposizioni tradotte. L’analisi di tali fenomeni si avvale in primis degli inquadramenti teorici offerti dalla teoria della pragmatica: si pensi p. es. al concetto di rafforzamento (che tornerà a più riprese), ossia la caratteristica pragmatica attraverso la quale il grado di sottoscrizione del locutore nei confronti della forza illocutiva viene aumentato (Caffi 2017). Ma lo studio si avvale anche delle recenti teorie sulla dimensione retorico-argomentativa del testo (cfr. e.g. Fahnestock 2011, Mortara Garavelli 2018, Prandi 2023), e in particolar modo sulla figuralità e la relativa traduzione (cfr. Prandi 2015).
L’indagine si fonda inoltre sull’assunto, già ampiamente documentato, che i testi normativi presentino tratti retorici ricorrenti e riconoscibili. In tal senso, facciamo riferimento agli studi di Mortara Garavelli (2011), Egger (2023) ed Evangelista (2025), che hanno messo in luce le caratteristiche testuali e retorico-argomentative del linguaggio giuridico, le quali si concretizzano in una continua oscillazione tra prescrizione e persuasione. A questi studi si aggiungono le riflessioni teoriche di Amossy (2012), più incentrate sull’analisi del discorso, le quali individuano una dimensione argomentativa in ogni tipo testuale.
Per quanto concerne l’analisi contrastiva, giovano alla nostra analisi le teorie della traduttologia, e in particolare il concetto di universali della traduzione, che ha consentito di interpretare alcune regolarità linguistiche riscontrate nei testi tradotti. Come osservano Scarpa (2008, 108–113) e Bassnett (2014), tali universali, tra cui menzioniamo p. es. la tendenza all’esplicitazione, alla normalizzazione o al livellamento stilistico, costituiscono uno strumento euristico particolarmente efficace per l’analisi dei corpora tradotti, consentendo di distinguere tra fenomeni imputabili alla lingua di arrivo e fenomeni propri del processo traduttivo in quanto tale.
Il quadro teorico è infine integrato da importanti contributi provenienti dalla dottrina giuridica sul diritto ambientale internazionale, in particolare dagli studi di Bodansky (2024) e Klein (2017), che offrono una chiave di lettura sistemica dei trattati analizzati, come pure dalla letteratura sulla natura argomentativa della soft law (cfr. p. es. Andone/Coman-Kund 2022), che mette in luce come quest'ultima, in quanto priva di vincolatività formale, spesso operi attraverso meccanismi eminentemente persuasivi.
Poiché i trattati internazionali sull’ambiente sono frutto di delicati negoziati, è frequente osservare all’interno di questi testi di legge una serrata alternanza di disposizioni vincolanti e disposizioni non vincolanti dal valore raccomandatorio. La presenza di diritto non vincolante all’interno dei trattati sull’ambiente è attribuibile a varie ragioni. La soft law può avere la funzione di preparare la strada verso disposizioni più vincolanti che verranno integrate in futuro nel diritto vigente; oppure ancora, può servire a riempire una lacuna normativa laddove non vi è ancora una disposizione che regola una parte specifica della materia; infine, le disposizioni non vincolanti costituiscono un’alternativa percorribile laddove le parti che partecipano al trattato non riescano a convenire su un determinato tema (Bodansky 2024, 142–143).
Ma come è possibile distinguere una disposizione non vincolante da un’altra che invece lo è pienamente? Le disposizioni completamente vincolanti sono state definite da Lavanya Rajamani come segue:
«Provisions addressed to individual Parties (each Party) are considered binding when they are formulated in mandatory terms (shall), with a clear and precise normative content and no qualifying or discretionary elements»
(Rajamani 2016, 352)
Secondo l’autrice, le disposizioni rivolte alle singole parti (each Party, ciascuna parte), sono considerate vincolanti quando sono formulate in termini imperativi (shall, devono, spesso tradotto con il verbo all’indicativo presente), hanno un contenuto normativo chiaro e preciso e non presentano alcun elemento qualificativo o discrezionale. Osserviamo nel seguito un esempio di una disposizione vincolante tratto dall’Accordo di Parigi:
(1) Article 4
[…]
9. Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14.
[…]
(PA, art. 4, par. 9)
Dopo aver visto la forma linguistica tipica di una disposizione vincolante, passiamo ora in rassegna i tratti delle disposizioni non vincolanti, considerandole da tre punti di vista: un livello macro-testuale che si concentra sulle diverse partizioni del testo di legge considerate nella loro interezza (par. 3.1); un livello meso-testuale focalizzato sul paragrafo (par. 3.2), e un livello micro-testuale incentrato sulle singole disposizioni dei trattati (par. 3.3).
Al livello macro-testuale, ossia considerando le partizioni del testo normativo nella loro interezza, notiamo la presenza di sezioni incipitarie piuttosto lunghe, i preamboli, i quali rivestono l’importante funzione di fornire una chiave interpretativa dell’intero trattato (Evangelista 2025, 160). Osserviamo un estratto del preambolo dell’Accordo di Parigi:
(2) Paris Agreement
The Parties to this Agreement,
Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as «the Convention»,
[…]
Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate change on the basis of the best available scientific knowledge
[…]
Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance for some of the concept of «climate justice», when taking action to address climate change,
[…]
Have agreed as follows:
(PA, preamble)
Come notiamo, i preamboli sono strutturati tramite una figura retorica tipica di questa partizione testuale, ossia l’anafora, la quale si configura attraverso la ripetizione del medesimo elemento sintattico, in questo caso il verbo al gerundio che introduce i relativi sintagmi (being, recognizing, noting). Se andiamo a osservare le singole disposizioni, inoltre, notiamo una serie di tratti che si discostano dallo stile tipico dell’articolato. Sul piano sintattico, ad esempio, notiamo la presenza di incisi, come including oceans, struttura che enfatizza il contenuto proposizionale dell’unità informativa3 e segnala la presenza di un contenuto informativo implicito da elaborare.4 In effetti, gli oceani sono gli ecosistemi più trascurati dalla legislazione internazionale, a causa della mancanza di norme che li proteggono in modo adeguato e della mancanza di sorveglianza, soprattutto nelle acque internazionali (Carazo 2017, 117–118). Sul piano semantico incontriamo anche figure di contenuto come i tropi, e in questo caso la metafora Mother Earth, anch’essa situata all’interno di un inciso, la quale proviene da un ambito discorsivo pertinente alla sfera dei diritti umani (Carazo 2017, 108).
A livello meso-testuale, l’analisi ha considerato l’insieme dei fenomeni che si dispiegano lungo l’estensione di un intero articolo o che coinvolgono gruppi di enunciati contigui. In questa prospettiva, l’attenzione si è concentrata in particolare sulle modalità, tanto concettuali quanto linguistiche, attraverso cui tali sequenze enunciative si organizzano, si gerarchizzano e si connettono tra loro. I trattati sull'ambiente si caratterizzano, sotto questo profilo, per una marcata segmentazione testuale: essi risultano articolati in numerose sezioni, non sempre strettamente correlate sul piano tematico, ulteriormente suddivise in articoli i quali, a loro volta, sono ripartiti in commi, numeri e lettere, talora privi di un evidente legame contenutistico. Ne deriva una struttura fortemente frammentata, nella quale la discontinuità appare come tratto costitutivo. Tuttavia, all’interno di tale frammentazione generale, si riscontrano talvolta paragrafi di notevole estensione, come quello riportato di seguito, che si configurano come unità testuali coese e hanno lo scopo di introdurre informazioni contestuali e spiegazioni. In questi paragrafi si nota un obiettivo argomentativo teso alla spiegazione e giustificazione delle misure, come è evidente alla lettera (a) dell’esempio che segue:
(3) 2. The developed country Parties and other Parties included in Annex I commit themselves specifically as provided for in the following:
(a) Each of these Parties shall adopt national policies and take corresponding measures on the mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emissions of greenhouse gases and protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. These policies and measures will demonstrate that developed countries are taking the lead in modifying longer-term trends in anthropogenic emissions consistent with the objective of the Convention, recognizing that the return by the end of the present decade to earlier levels of anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol would contribute to such modification, and taking into account the differences in these Parties’ starting points and approaches, economic structures and resource bases, the need to maintain strong and sustainable economic growth, available technologies and other individual circumstances, as well as the need for equitable and appropriate contributions by each of these Parties to the global effort regarding that objective. These Parties may implement such policies and measures jointly with other Parties and may assist other Parties in contributing to the achievement of the objective of the Convention and, in particular, that of this subparagraph;
(UNFCCC, art. 4, n. 2, lett. a)
La componente argomentativa che emerge nella lettera (a) si manifesta attraverso una serie di fenomeni linguistici. Notiamo p. es. i gerundi, recognising e taking into account, i quali attivano una presupposizione in merito all’esistenza dei concetti che li seguono, e possono essere interpretati come indicatori di premesse argomentative (cfr. Plantin 2016, 154–155), in quanto introducono considerazioni che fungono da base giustificativa per l’obbligo enunciato nella proposizione principale (Each of these Parties shall adopt…). Ulteriori sintagmi, come as well as the need for equitable and appropriate contributions, ampliano la struttura argomentativa attraverso un meccanismo di coordinazione cumulativa di premesse, tipico dei testi in cui si intende rafforzare la ragionevolezza della norma mediante l’accumulo di premesse rilevanti. Inoltre, la costruzione consistent with the objective of the Convention svolge una funzione di legittimazione teleologica (Plantin 2016, 321), esplicitando il criterio in base al quale l’azione prescritta deve essere svolta. Notiamo dunque una strutturazione multilivello dell’argomentazione, in cui l’atto direttivo principale è sostenuto da una costellazione di enunciati che ne esplicitano le condizioni di validità e ne orientano l’interpretazione.
Al livello micro-testuale, ossia osservando i fenomeni che si verificano all’interno dell’enunciato, il panorama si fa più vario. Molti dei fenomeni linguistici riscontrati a questo livello producono effetti di vaghezza, una caratteristica pragmatica in molti casi necessaria per consentire alle Parti di raggiungere un consenso su determinate disposizioni e lasciare agli Stati sufficiente flessibilità per adattare le misure alle specificità del proprio territorio. Soprattutto nei trattati più recenti, come p. es. l’Accordo di Parigi, a livello micro-testuale si osserva una serrata giustapposizione di molteplici elementi i quali modificano il significato delle disposizioni (par. 3.3.1), l’agentività in esse presente (par. 3.3.2), come pure la forza normativa (par. 3.3.3).
Concentrandoci sui fenomeni che occorrono all’interno dell’enunciato, notiamo che nei trattati internazionali sull’ambiente il significato è modificato da una pletora di aggettivi valutativi, avverbi, verbi con una funzione assiologica positiva. Ci soffermiamo in primis sulla presenza, all’interno delle disposizioni, di verbi con una funzione assiologica positiva. Si tratta di verbi che attivano implicature positive sul valore del loro oggetto (Pecorari 2022, 123-124). Nella legislazione internazionale sull’ambiente, così come in altri rami del diritto, troviamo tipicamente questi verbi nelle disposizioni che contengono i principi, come nel caso dell’articolo 3, par. 1 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell’articolo 1 sull’obiettivo della Convenzione di Stoccolma, qui di seguito in (4) e (5):
(4) Article 3 PRINCIPLES
In their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the following:
1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.
(UNFCCC, art. 3 par. 1)
(5) ARTICLE 1
Objective
Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants.
(SC, art. 1)
L’uso di verbi come proteggere presuppone l’esistenza di un oggetto fragile e attiva l’inferenza che le parti debbano mobilitarsi per sostenerlo. Poiché questi verbi sono collocati in articoli cruciali che compaiono all’inizio del trattato, contribuiscono a creare una cornice positiva intorno agli obiettivi e ai principi del trattato stesso, favorendo così l’internalizzazione (Hart 1961) di tali principi e obiettivi, ossia quel procedimento attraverso cui i soggetti fanno proprie le norme giuridiche e le attuano nella convinzione della loro bontà e convenienza.
Un tratto ricorrente e funzionalmente rilevante nel linguaggio dei trattati internazionali sull’ambiente è rappresentato dalla mitigazione dell’agentività, ossia la tendenza a ridurre o elidere l’esplicitazione dell’agente responsabile dell’azione da compiere (Duranti 2005, 465–466). Tale fenomeno si realizza principalmente attraverso il ricorso a forme passive.
Nel nostro corpus di trattati sull'ambiente, tale strategia emerge chiaramente nelle disposizioni relative al sostegno ai Paesi in via di sviluppo. Formulazioni come support shall be provided, ricorrenti in più articoli dell’Accordo di Parigi (art. 4, par. 5; art. 7, par. 13; art. 10, par. 6), costituiscono esempi paradigmatici di passivo senza agente, in cui l’azione (fornire supporto) è presentata come obbligatoria, ma senza specificare quali Parti siano tenute a darvi attuazione:
(6) Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, in accordance with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for developing country Parties will allow for higher ambition in their actions.
(PA, art. 4 par. 5)
(7) Continuous and enhanced international support shall be provided to developing country Parties for the implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 11 of this Article, in accordance with the provisions of Articles 9, 10 and 11
(PA, art. 7 par. 13)
(8) Support, including financial support, shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, including for strengthening cooperative action on technology development and transfer at different stages of the technology cycle, with a view to achieving a balance between support for mitigation and adaptation.
(PA, art. 10 par. 6)
In tal modo, nel testo normativo viene enunciato un impegno collettivo dei Paesi sviluppati senza vincolarlo esplicitamente a soggetti determinati, mantenendo un equilibrio diplomatico tra esigenze di prescrizione e necessità di costruire consenso al fine di legiferare.
Da ultimo, ci soffermiamo sull’uso dei modali, ossia sul principale tratto linguistico che definisce la vincolatività delle singole disposizioni. Con qualche rara eccezione, i trattati internazionali sull’ambiente contengono al loro interno pochissime disposizioni interamente vincolanti. La maggior parte delle disposizioni presenta invece un susseguirsi di elementi che indeboliscono la forza normativa, in primis la presenza molto diffusa del modale should, come osserviamo in (9), il quale è tipico delle disposizioni di carattere raccomandatorio.
(9) All Parties should strive to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission development strategies, mindful of Article 2 taking into account their common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.
(PA, art. 4, par. 19)
Oltre alla presenza del condizionale should rileviamo anche una serie di modificatori del significato che introducono vaghezza: il verbo to strive, il sintagma gerundivo (taking into account) e quello preposizionale in the light of different national circumstances.
Si noti poi in (10) che oltre al condizionale compare anche l’inciso, as appropriate. Incisi come questo (che occorre anche declinato in altre forme, come when appropriate)5 rendono l’interpretazione più complessa, perché risultano svincolati dal contesto. Casi analoghi riguardano l’uso di altri qualificatori, quali as far as possible o wise use, la cui funzione è quella di introdurre nel testo standard di natura contestuale, che consentono ai Paesi di tenere conto delle proprie specifiche circostanze nazionali.
(10) Each Party should, as appropriate, submit and update periodically an adaptation communication, which may include its priorities, implementation and support needs, plans and actions, without creating any additional burden for developing country Parties.
(PA, art. 7, par. 10)
Dopo aver passato in rassegna alcuni tratti principali delle disposizioni di soft law, ci concentriamo ora sulla loro traduzione in italiano.
Al livello macro-testuale, con speciale riferimento ai preamboli dei trattati, osserviamo che i fenomeni retorici e pragmatici contenuti all'interno di questa partizione tendono a essere tradotti preservando non solo il contenuto proposizionale, ma anche la configurazione testuale. In particolare, le strutture parentetiche e gli incisi, che svolgono un ruolo di specificazione, ampliamento o qualificazione, sono generalmente mantenuti nella lingua di arrivo attraverso soluzioni formalmente ed enunciativamente equivalenti. Per esempio, con riferimento al preambolo dell’Accordo di Parigi già riportato in (2), si può notare come gli incisi siano resi in modo isomorfo, conservando sia la loro posizione sia la loro funzione di integrazione semantico-pragmatica del dettato principale:
(11)
[…]
Notando l’importanza di assicurare l’integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani, e la protezione della biodiversità, riconosciuta da alcune culture come la Madre Terra, e notando l’importanza per alcuni del concetto di «giustizia climatica», al momento di intraprendere azioni per affrontare i cambiamenti climatici;
[…]
(PA, preambolo)
Occorre però sempre precisare che il preambolo rimane una sede testuale rispetto alla quale è stata osservata una maggiore libertà traduttiva in confronto all’articolato che lo segue (Evangelista 2025, 86). In questo senso, non stupisce che alcune scelte linguistiche che nell’originale non sono retoricamente marcate acquistino figuralità nel testo tradotto. Notiamo per esempio che dove, in (12), è utilizzato il verbo to underly, il cui senso è traducibile tramite espressioni quali «stare alla base» o «fondarsi», in (13) esso è reso tramite un traducente che innalza il grado di figuralità, ossia il verbo animare:6
(12)
ACKNOWLEDGING that precaution underlies the concerns of all the Parties and is embedded within this Convention
(13)
RICONOSCENDO che l’approccio precauzionale anima tutte le parti ed è incorporato nella presente convenzione
(SC, preambolo)
Al livello meso-testuale la traduzione riproduce fedelmente i segmenti esplicativi e contestualizzanti presenti all’interno di alcune disposizioni. Tali segmenti, spesso realizzati attraverso strutture sintattiche estese, contribuiscono anche nel testo tradotto a precisare la portata, le condizioni di applicazione e la ratio del contenuto normativo. Come mostra l’esempio (14), contenente la traduzione di (3), questi inserti sono resi nel testo di arrivo preservandone la fitta densità informativa, e mantenendo il linguaggio tipico delle raccomandazioni, che include p.es. i verbi al futuro semplice7 e al condizionale e le gerundive:
(14) Ciascuna di queste Parti adotta politiche nazionali e prende corrispondenti provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni causate dall’uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi pozzi e serbatoi di gas ad effetto serra. Queste politiche e provvedimenti dimostreranno che i Paesi sviluppati prendono l’iniziativa per modificare le tendenze a lunga scadenza delle emissioni causate dall’uomo in conformità dell’obiettivo della Convenzione, riconoscendo che il ritorno entro la fine del presente decennio ai precedenti livelli di emissioni, causate dall’uomo, di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, contribuirebbe a tale modifica, e prendendo in considerazione le differenze di punti di partenza e di approcci, di strutture economiche e di risorse, la necessità di mantenere una crescita economica forte e sostenibile, le tecnologie disponibili e le altre singole circostanze, nonché la necessità che ciascuna di queste Parti contribuisca in misura equa ed adeguata allo sforzo mondiale per questo obiettivo. Queste Parti possono attuare tali politiche e provvedimenti congiuntamente con altre Parti e possono assistere altre Parti prestando aiuto per il raggiungimento dell’obiettivo della Convenzione e, in particolare, di quello del presente sottoparagrafo.
(UNFCCC, art. 4, n. 2, lett. a)
Sul piano micro-testuale, come già accennato, i trattati internazionali in materia ambientale si contraddistinguono per la densità di verbi con funzione assiologica positiva, per l’impiego strategico di costrutti atti a modulare l’agentività, in particolare attraverso il ricorso alla diatesi passiva, come pure per la presenza di dispositivi linguistici deputati a graduare la forza normativa, quali i modali di raccomandazione (si pensi, emblematicamente, a should). L’analisi delle corrispondenti rese in italiano mette in luce dinamiche traduttive interessanti. Da un lato, si registra una tendenza, riconducibile in particolare alle traduzioni in italiano della Confederazione Svizzera, a rafforzare sia verbi con carica assiologica positiva, sia modali che veicolano raccomandazioni. Dall’altro lato, si osserva una sostanziale conservazione degli aggettivi e avverbi valutativi, la cui funzione qualificante rimane invariata nella lingua di arrivo, e delle formulazioni passive volte a elidere o attenuare l’attribuzione di agentività, le quali risultano generalmente mantenute. Poiché i casi in cui la traduzione mantiene il contenuto proposizionale dell’originale sono meno interessanti, osserviamo da vicino i due casi di rafforzamento.
Per quanto concerne i verbi con funzione assiologica positiva, l’analisi contrastiva evidenzia come essi siano talora oggetto di un lieve ma significativo rafforzamento nel processo traduttivo, con particolare evidenza nella versione italiana elaborata dalla Confederazione Svizzera. Un caso esemplare è offerto dalla resa del verbo proteggere, con la relativa preposizione, all’interno dell’articolo 1 della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Osserviamone le traduzioni effettuate rispettivamente dall’Unione Europea e dalla Confederazione Svizzera:
(15) In accordo con l’approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, l’obiettivo della presente convenzione è di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti.
(SC, art. 1, UE)
(16) Tenendo presente l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, la presente Convenzione ha l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli inquinanti organici persistenti.
(SC, art. 1, CH)
Mentre la versione inglese contiene il verbo protect seguito dalla preposizione from, le due versioni presentano scelte preposizionali diverse. La variazione apparentemente minima tra le preposizioni da e contro si rivela, a un esame più attento, significativa: mentre la versione dell’UE mantiene il verbo con funzione assiologica positiva con la sua preposizione semanticamente neutra, la scelta lessicale adottata nella versione svizzera sembra rafforzare l’asse valoriale positivo del verbo, accentuando il contrasto rispetto al referente menzionato nel seguito, gli inquinanti organici persistenti. Tale fenomeno, pur mantenendosi entro i limiti della fedeltà al testo di partenza, ne accentua la dimensione pragmatica.
Per quanto riguarda l’uso dei modali che veicolano raccomandazioni, e in particolare il modale should, l’analisi delle traduzioni italiane dei trattati sull’ambiente evidenzia una tendenza al rafforzamento della normatività nella versione della Confederazione Svizzera. Questa osservazione è del tutto in linea con quanto già rilevato in merito alla traduzione in italiano dell’Accordo di Parigi, ossia che nei testi federali il verbo al condizionale should viene sistematicamente riformulato attraverso l’indicativo presente, con conseguente innalzamento del grado di cogenza percepito (Evangelista 2019a, 60–61; Evangelista 2019b, n. marg. 25). Osserviamo qui di seguito le traduzioni svizzere rispettivamente delle disposizioni in (9) e (10):
(17) Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l’articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
(PA, art. 4, par. 19, CH)
(18) Ciascuna Parte, ove opportuno, presenta e aggiorna periodicamente una comunicazione sull’adattamento, che può contenere le priorità, le esigenze di attuazione e di sostegno, i piani e le azioni, senza istituire alcun onere aggiuntivo per le Parti che sono Paesi in sviluppo.
(PA, art. 7, par. 10, CH)
In entrambi i casi, il passaggio dal modale in inglese a un indicativo presente in italiano ha l’effetto apparente di aumentare la cogenza. Tale scelta è coerente con la prassi traduttiva svizzera in italiano dei testi normativi, nella quale il ricorso al condizionale risulta pressoché assente, e risulta sostituito da formulazioni alternative volte ad avvicinarsi al testo fonte pur nel rispetto delle convenzioni interne (Evangelista 2019b, n. marg. 26–29).
L’analisi ha in primo luogo consentito di mettere in luce l’importanza della dimensione pragmatica nei trattati internazionali sull’ambiente, soprattutto con riguardo alle disposizioni non vincolanti. Tali testi risultano infatti caratterizzati da una fitta rete di fenomeni linguistici che concorrono a modulare la forza normativa: tra questi si annoverano l’uso diffuso di modali di raccomandazione (in primis, should), la presenza di qualificatori e incisi che introducono vaghezza (as appropriate, in the light of), il ricorso a costruzioni gerundive con valore presupposizionale (recognizing, taking into account), l’impiego di verbi a funzione assiologica positiva (protect, enhance), nonché strategie di mitigazione dell’agentività attraverso forme passive prive di agente.
Lo studio ha inoltre permesso di osservare come questa dimensione pragmatica viene resa nel processo traduttivo. Innanzitutto, è stato possibile constatare che le traduzioni in italiano elaborate dalla Confederazione Svizzera introducono modifiche sistematiche ad alcuni tratti di normatività, in particolare attraverso il trattamento dei modali: la resa di should mediante l’indicativo presente determina infatti un rafforzamento della cogenza percepita del dettato normativo. Tale fenomeno appare riconducibile alle convenzioni redazionali proprie del linguaggio giuridico svizzero in italiano, che tendono a evitare il condizionale nei testi normativi, privilegiando formulazioni più assertive.
In secondo luogo, si osserva come, sempre nelle traduzioni della Confederazione Svizzera, anche i tratti pragmatici subiscano, in taluni casi, una ricalibratura. Il rafforzamento di verbi a valore assiologico positivo e la ridefinizione di alcune sfumature modali indicano che il processo traduttivo non si limita a trasferire contenuti, ma interviene attivamente sulla configurazione pragmatica del testo. In questa prospettiva, le traduzioni della Confederazione Svizzera paiono disporre di un relativo margine di manovra rispetto a quelle dell’Unione Europea. Questa differenza tra le due traduzioni, quella europea e quella svizzera, si può probabilmente attribuire al minor numero di versioni linguistiche equivalenti in cui il testo deve essere tradotto: quattro per la Svizzera (tedesco, francese, italiano e romancio), e ben ventiquattro per l’Unione Europea.
Nel suo insieme, l’analisi ha evidenziato, soprattutto con riguardo alle traduzioni della Confederazione, una tendenza generale al rafforzamento, seppur lieve, dei tratti pragmatici e normativi nelle traduzioni in italiano dei trattati. Questo dato può essere interpretato alla luce del concetto di internalizzazione (Hart 1961): accentuando la forza illocutiva e normativa delle disposizioni, la traduzione contribuisce potenzialmente a favorire l’adesione dei soggetti alle norme, in linea con gli obiettivi stessi dei trattati sull'ambiente, che mirano non soltanto a prescrivere comportamenti, ma anche a orientare pratiche e convincimenti. In tal senso, si può affermare che il traduttore emerge come un vero e proprio agente normativo, partecipe, sia pure indirettamente, del processo di costruzione dell’efficacia giuridica. Questa dinamica appare particolarmente significativa se vista alla luce della nota osservazione secondo cui «gli ordini non necessitano di nessuna persuasione» (Venier 2008: 96). Proprio tale osservazione consente di notare, per contrasto, la natura intrinsecamente persuasiva e negoziale delle disposizioni di soft law, natura che (entro certi limiti) viene colta e accentuata durante il processo traduttivo.
Le analisi e le riflessioni qui esposte intendono contribuire al dibattito interdisciplinare tra linguistica giuridica, traduttologia e diritto internazionale dell'ambiente, evidenziando come le strategie discorsive che sorreggono i trattati non si esauriscano nella lingua di partenza, ma continuino a operare, e talvolta a trasformarsi leggermente, nella lingua di arrivo. Naturalmente, però, i risultati qui presentati si offrono a ricerche più estese. Sarebbe auspicabile estendere l’analisi a un corpus più ampio, e integrare anche approcci quantitativi che permettano di misurare con maggiore precisione la distribuzione dei fenomeni traduttivi osservati. Inoltre, resta aperta una questione di particolare interesse: in che misura tali scelte traduttive incidono sulla ricezione interna dei trattati, ad esempio, nel contesto svizzero, e sul modo in cui essi vengono successivamente recepiti nella legislazione nazionale? In questo senso, un confronto sistematico tra testi tradotti e norme interne di attuazione potrebbe fornire elementi decisivi per comprendere appieno la portata delle scelte traduttive rilevate.
Daria Evangelista, Ricercatrice postdoc presso l’Università di Amsterdam, d.evangelista@uva.nl
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- 1 Sul recepimento considerato da una prospettiva linguistica, rimandiamo a studi come quello di Catenaccio 2008, i quali evidenziano che le formulazioni usate nei trattati internazionali hanno un effetto di riflesso sui sistemi giuridici nazionali, in quanto definiscono taluni concetti sui quali si basano le leggi nazionali.
- 2 È infatti importante sottolineare che gli strumenti preparatori a queste normative, come pure gli strumenti di soft law che le corredano, rimangono solitamente in inglese, lingua di lavoro dei negoziati internazionali sull’ambiente, e non vengono quasi mai tradotti in altre lingue. Tra questi strumenti abbiamo per esempio documenti di orientamento interpretativo alle normative vigenti e rulebook (ad es., il Katowice Rulebook nell’ambito dell’Accordo di Parigi), i quali non sono quasi mai oggetto di traduzione ufficiale, pur svolgendo un ruolo centrale nell’interpretazione e nell’attuazione delle disposizioni vincolanti.
- 3 Con il termine "unità informativa" ci riferiamo qui, secondo il quadro teorico della linguistica testuale (cfr. Ferrari 2024), a ciascuna delle componenti minime in cui si articola un enunciato (Evangelista 2024, 101–102).
- 4 L’enfasi creata qui tramite la struttura dell’inciso comporta la necessità di «andare oltre la superficie dell’enunciato» (Mortara Garavelli 2011: 83) e individuare i caratteri specifici che permettono di inferire l’interpretazione sopra delineata.
- 5 Un ulteriore modo in cui nei trattati internazionali viene veicolata vaghezza è rappresentato dall’uso di aggettivi valutativi come appropriate. Questi aggettivi sono molto frequenti nel corpus, e data la loro ricorrenza e la relativa libertà d’uso, sembrano quasi segnalare un richiamo al buon senso piuttosto che il riferimento a uno standard universalmente valido. Quando l’aggettivo appropriate qualifica un sostantivo (come nel caso dell’art. 11, par. 5, dell’Accordo di Parigi, dove si riferisce a appropriate institutional arrangements), è possibile interpretarlo alla luce dell’intero capitolo (Evangelista 2019a, 41).
- 6 La soluzione occorre sia nella traduzione in italiano della Confederazione Svizzera, sia in quella dell’Unione Europea.
- 7 Precisiamo che anche l’uso del futuro will all’interno dei trattati internazionali indica una cogenza minore rispetto a shall (Bodle 2017, 97–98; Evangelista 2019a, 38–39).