Contributi scientifici

La formulazione del diritto mite: l’esempio dell’Accordo di Parigi sul clima

Daria Evangelista
Daria Evangelista

Citazione: Daria Evangelista, La formulazione del diritto mite: l’esempio dell’Accordo di Parigi sul clima, LeGes 30 (2019) 2

Il concetto di diritto mite presenta contorni indefiniti e si inserisce in un contesto ricco di tendenze contrastanti, in cui l’unico strumento di orientamento sembra essere il ricorso a principi sovraordinati. Il presente contributo esamina le modalità di formulazione di questa forma di diritto per mezzo di esempi tratti dall’Accordo di Parigi sul clima e dalle relative traduzioni. Mette in luce la presenza di fenomeni di vaghezza nel testo originale dell’Accordo e le conseguenze in sede di traduzione, ove per riformulare disposizioni dalla scarsa cogenza si constatano scelte differenti.


Indice

«È l’ora in cui le cose perdono la consistenza

d’ombra che le ha accompagnate nella notte

e riacquistano poco a poco i colori, ma intanto

attraversano come un limbo incerto, appena

sfiorate e quasi alonate dalla luce; l’ora in

cui meno si è sicuri dell’esistenza del mondo».

(Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, 23)

1. Il concetto di diritto mite

[1]

Racchiudere il diritto mite in un sistema concettuale unitario non è un’operazione semplice. La tematica presenta contorni incerti e contenuti talora elusivi, talora onnicomprensivi, sicché, in fondo, ogni tentativo definitorio rivela la sua imperfezione, lasciando irrisolti complessi interrogativi.

[2]

In un tentativo di delinearne i tratti principali, possiamo rilevare che la nozione affonda le sue radici nel diritto internazionale, è conosciuta anche con l’appellativo, più usitato, di soft law, spesso non tradotto in mancanza di un equivalente adottato all’unanimità dalla dottrina (per esempio tra i traducenti francesi più attestati figurano in primis «droit mou», ma anche «droit vert» e «droit déclaratoire»), e indica un insieme di regole dalla cogenza limitata per la natura dello strumento che le contiene o per il loro grado di vincolatività.

[3]

L’essenza stessa di questa espressione del diritto la rende controversa: i fautori ne individuano le potenzialità – il convergente accumularsi di pretese normative non può che favorire la creazione di nuove norme vincolanti (Salmon 2001) lasciando nel contempo un margine d’azione –, i detrattori ne sottolineano le debolezze – la modalità informale e dinamica di creazione del diritto mite assume talvolta la sfumatura di una proclamazione politica e comporta necessariamente ulteriori impegni diplomatici e regolatori.

[4]

Per le sue caratteristiche di diritto non vincolante, nella legislazione internazionale il concetto è evocato in relazione a strumenti dalla portata raccomandatoria, è strettamente correlato all’opinio juris sive necessitatis come principio creatore di norme consuetudinarie generali e valide per una larga maggioranza sottoscrivente (op. cit.) e viene contrapposto alla nozione di hard law («droit dur»), usata per designare disposizioni o strumenti che creano obblighi vincolanti.

[5]

La contrapposizione è volta a circoscrivere la tematica; esprime però una mera semplificazione che si avvera solo nella teoria. Nella prassi, infatti, non sono rari i fenomeni misti, poiché il diritto mite trova la sua ragion d’essere in contesti ricchi di tendenze contrastanti: nell’esperienza giuridica la ricerca di un compromesso tra le Parti si oppone alle loro pretese soggettive assolute, alla promozione di un ordine generale giusto, all’adeguatezza pragmatica al fine ultimo da perseguire, ai limiti dei diritti-volontà nel campo fisico naturale in cui si esercitano, alle esigenze della vita sociale (Zagrebelsky 1992) e, da ultimo, alla certezza del diritto.

[6]

Benché interi settori del diritto internazionale, come quello dell’ambiente e quello dei diritti dell’uomo, facciano affidamento quasi interamente su misure di soft law, le radici del diritto mite non lo limitano esclusivamente a contesti sovranazionali; questo tipo di diritto trova terreno fertile anche a livello nazionale, dove in determinati casi (uno tra tutti il diritto costituzionale) si è assistito a un tramonto della sovranità in favore di un orientamento inclusivo capace di creare una «convivenza mite» costruita sul pluralismo e su un’aurea medietas più vaga, ma più ragionevole di qualsiasi estremismo (Zagrebelsky 1992, 12–19); così, anche nel diritto interno si fanno strada forme di diritto mite quali regolamentazioni amministrative, direttive, codici di condotta (Thurnherr 2018, 3), buone pratiche, standard di settore o circolari (Wyss 2018, 2).

2. Il diritto mite tra principio e caso concreto

[7]

Che sia nella forma o nella sostanza, il diritto mite pare astratto e inconsistente, e sembra essere destinato a espandersi nell’universo sconfinato delle norme. In un simile contesto, uno degli strumenti di orientamento più efficaci di cui è possibile avvalersi per comprenderne le dinamiche è la filosofia del diritto.

[8]

In mancanza di una regolamentazione rigorosa ed esaustiva, legislatore e interprete sono spesso portati a considerare la realtà alla luce di un principio generale e ad autorizzare espressamente le esigenze dei casi concreti a farsi guidare da tale principio. Una legislazione «illuminata dai principi», priva di sopraffazioni e pregna di soluzioni miti che consentono il confronto, si rivela propizia alla creazione di consenso e permette di evitare l’assolutismo di una ragione e il relativismo rispetto alle tante ragioni, favorendo il pluralismo: non rinuncia a una visione del mondo, ma considera la sopravvivenza del mondo come condizione necessaria (Zagrebelsky 1992, 160).

[9]

Come un «cavaliere inesistente», ecco quindi il diritto mite farsi paladino di una società pluralista che, come tale, è caratterizzata da un denso intreccio di valori e procedure comunicative. Le premesse lasciano intuire quanto sia importante che si mantenga malleabile e dinamico per adattarsi al caso concreto e permettere un’interpretazione evolutiva delle regole; infatti, di fronte alla mutevole molteplicità del reale, anche il criterio dell’interpretazione letterale, ossia l’interpretazione che si fonda sugli usi consueti del linguaggio giuridico, può non costituire una certezza; del resto, se pensiamo che il ricorso ai principi è la tecnica dissociativa più tipica impiegata dai giuristi per allontanarsi dal significato letterale, trasformandolo e innovandolo (Luzzati 1990, 209), potremo comprendere quanto consolidata e quanto, nel contempo, lungimirante, nel senso che rispecchia le esigenze più nuove dell’attività legislativa, sia questa forma di diritto.

[10]

In quanto disciplina giuridica in continua evoluzione e volta a cristallizzare compromessi ragionevoli, il diritto mite necessita di un mezzo di espressione altrettanto «mite», che assuma la funzione di aprire la via a forme di diritto più specifiche e vincolanti, come tipicamente sono le leggi e le ordinanze vigenti a livello nazionale; il linguaggio che lo veicola è dunque teso a rendere fluidi i confini dei concetti e ad attenuare la cogenza, di modo che, nei casi dubbi, la diplomazia possa compiere il suo pacifico corso, servendosi di tutte le tecniche che la contraddistinguono.

[11]

Tali tecniche producono inevitabilmente l’effetto di introdurre nel testo normativo una certa vaghezza, un flou diplomatique che spesso predomina anche nella peculiare commistione di diplomazia e giurisprudenza caratteristica della fase negoziale dei trattati internazionali. Alla vaghezza che si viene a configurare in tale sede si unisce poi quella propria del diritto in quanto scritto (Guastini 2001, 142), una caratteristica pervasiva e intrinseca della lingua (Machetti 2006, 45): l’addizionarsi dei fenomeni può addirittura amplificare l’ambiguità, rendendo impervia la fase di redazione.

3. L’esempio dell’Accordo di Parigi sul clima

[12]

Dilungarsi in constatazioni generali circa le modalità di formulazione del diritto mite potrebbe rivelarsi controproducente; il carattere poco vincolante rende poliedrica questa tipologia di diritto, e la sua natura indefinita talvolta cela delle insidie. Pertanto, può essere utile proporre un’analisi che ne consideri un esempio concreto, con l’intento di destare attenzione sulla necessità di affrontare la materia con avvedutezza in sede di redazione.

[13]

Individuiamo alcuni casi interessanti nella legislazione internazionale sul clima, e più precisamente all’interno dell’Accordo di Parigi, un importante strumento adottato nel dicembre del 2015 per guidare l’attuazione di nuove politiche nazionali e sovranazionali nel settore ambientale. Come spesso avviene nella fase negoziale dei trattati internazionali, anche nel caso dell’Accordo di Parigi la ricerca di un ampio consenso al fine di ottenere l’adesione del maggior numero di Parti ha inevitabilmente influito sulla lingua del testo normativo e ha comportato il ricorso a una serie di espedienti volti a redigere disposizioni dalla cogenza debole e quindi accettabili per i più.

[14]

A determinare la scarsa vincolatività nell’Accordo è, più di ogni altro espediente, la scelta dei modali, accompagnata da un accostamento serrato di molteplici elementi con la funzione di modificare la forza normativa. Nel testo originale1, in lingua inglese, sono infatti considerate vincolanti le disposizioni rivolte alle singole Parti (each Party), formulate in termini obbligatori (shall) con un contenuto normativo chiaro e preciso e nessun elemento qualificativo o discrezionale (Rajamani 2016, 352); è significativo il fatto che, nell’intero testo, che consta di 29 articoli, le disposizioni dotate di tutte queste caratteristiche siano solamente due e riguardino l’obbligo di comunicare i contributi determinati a livello nazionale (art. 4 par. 9) e l’obbligo di fornire informazioni (art. 13 par. 7):

Esempio (1)

Articolo 4 paragrafo 9

Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14.

Esempio (2)

Articolo 13 paragrafo 7

Each Party shall regularly provide the following information: (a) A national inventory report of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases, prepared using good practice methodologies accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement; and (b) Information necessary to track progress made in implementing and achieving its nationally determined contribution under Article 4.

3.1. La formulazione del diritto mite

[15]

Il resto dell’atto normativo presenta invece un dettato alquanto difforme. Vi si alternano aggettivi e avverbi dai confini indefiniti (per esempio adequate, appropriate, effective, necessary, reasonable, significantly, special, substantial o well), presenti anche in articoli dall’importanza preminente come lo scopo dell’Accordo (articolo 2), che sotto il profilo sistematico dell’atto costituisce la meta-regola sovraordinata indispensabile come guida per l’interpretazione dell’intero strumento (ma di questo, più oltre). Ne riportiamo un estratto:

Esempio (3)

Articolo 2 paragrafo 1 lettera a

Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change […].

[16]

La forza normativa del dettato risulta affievolita anche all’interno di alcuni riferimenti a principi cardine stabiliti già tramite la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici2, da cui prende le mosse l’intera legislazione internazionale sul clima. Tra questi vi è il principio di responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, accompagnato nell’Accordo dall’inciso «in the light of different national circumstances», «alla luce delle diverse circostanze nazionali», con cui si intende introdurre un elemento dinamico che renda possibile considerare le mutevoli situazioni all’interno degli Stati. Non è raro che simili espedienti si susseguano con un effetto cumulativo; per esempio, l’inciso può comparire nelle stesse disposizioni in cui riscontriamo il modale should, tipico delle raccomandazioni, o forme verbali dal significato meno vincolante quali to strive e to be encouraged, come nell’esempio seguente:

Esempio (4)

Articolo 4 paragrafo 4

Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of different national circumstances.

[17]

Il grado di cogenza nell’Accordo è inoltre alterato da alcuni elementi che costituiscono potenziali fonti di vaghezza. Per esempio, riscontriamo anche all’interno del dispositivo forme verbali al gerundio tipiche del preambolo (come il verbo «riconoscendo» posto nell’incipit della disposizione), che non espletano alcuna funzione deontica, ma creano contesto per consentire una comprensione globale dell’atto normativo (Rajamani 2016, 337). Osserviamo, infine, anche formulazioni al passivo come la seguente, in cui il disposto enuncia un obbligo generale di fornire supporto senza specificarne le modalità, né chi ne è soggetto:

Esempio (5)

Articolo 13 paragrafo 14

Support shall be provided to developing countries for the implementation of this Article.

[18]

In contesti analoghi a quello dell’Accordo, in cui le spinte per precisare il disposto e renderlo più esaustivo sovente si rivelano infruttuose, vaghezza e generalità assumono una valenza quasi ontologica, tanto da risultare, in alcuni casi, fisicamente irriducibili: precisandole o espungendole verrebbe meno il consenso necessario per l’adozione e, in definitiva, l’esistenza stessa dell’atto.

3.2. La traduzione dei modali shall e should

[19]

Benché indispensabile, la presenza di fenomeni di indeterminatezza fa sorgere difficoltà interpretative e traspositive, specialmente in settori giuridici ancora relativamente giovani come quello della legislazione sul clima. La flessibilità introdotta nel dettato dalle tecniche redazionali menzionate permette di applicare, in sede di traduzione, un pragmatismo che consenta di abbracciare le convenzioni proprie dei rispettivi ordinamenti giuridici delle Parti; nel contempo, però, rappresenta un ostacolo per l’individuazione della casistica e la resa del medesimo grado di cogenza nei diversi codici linguistici, poiché la vincolatività che si configura nell’idioma di partenza non sempre si può riprodurre per mezzo di termini direttamente equivalenti in quello di arrivo e in un diverso ordinamento.

[20]

L’analisi delle differenti scelte linguistiche operate in relazione ai modali shall e should nelle traduzioni dell’Accordo di Parigi fornisce alcuni esempi rappresentativi in merito alle modalità per rendere i vari gradi di vincolatività. A questo proposito, riteniamo utile confrontare alcune disposizioni della versione originale in inglese dell’Accordo con le corrispettive nella traduzione in francese delle Nazioni Unite3, che fa ugualmente fede, e nelle traduzioni ufficiali in tedesco4 e in italiano5 effettuate dalla Confederazione Svizzera e dall’Unione europea6.

[21]

In merito al modale shall, che indica la massima vincolatività, per il momento è sufficiente rilevare che nelle versioni linguistiche in esame tale forma verbale è tradotta in tutti i casi per mezzo del verbo principale all’indicativo presente; al contrario, probabilmente a causa della sua natura meno vincolante, la resa del verbo should dà adito a maggiori difformità: l’elasticità della norma – dove il termine «norma» è inteso come il risultato dell’interpretazione della disposizione (Guastini 2001, 141) – concede maggiore libertà, e in questo modo può indurre a derogare alle esigenze di coerenza e sistematicità del dettato.

3.3. Le diverse soluzioni per la resa del modale should

[22]

Nelle occorrenze in cui la versione inglese utilizza should, che veicola il significato raccomandatorio, nel testo in francese dell’ONU e in quello federale in tedesco si constatano rispettivamente, e senza alcuna eccezione, il verbo «devoir» al condizionale presente e il modale «sollen» all’indicativo presente. Le due versioni linguistiche ufficiali in italiano, invece, non presentano la stessa regolarità.

[23]

In primo luogo, rileviamo che per tradurre il modale le versioni scelgono equivalenti diversi (should ricorre nel testo inglese complessivamente venticinque volte, e le sue traduzioni nel testo europeo e in quello federale coincidono solamente in tre casi); le divergenze in questione, inoltre, non sono tutte della stessa natura: i traducenti variano anche all’interno dei singoli testi, e comprendono l’uso del condizionale presente, o dell’indicativo presente unito a formulazioni che attenuano la cogenza, a verbi dal significato meno vincolante quali «adoperarsi» o «contribuire», o al verbo «dovere». Vista la cospicua varietà delle soluzioni adottate, è opportuno proporne un’analisi puntuale.

[24]

Considerando singolarmente i testi ufficiali in italiano, nella versione dell’Unione europea, salvo in tre eccezioni rilevate nel seguito, il verbo should è reso tramite l’uso esteso del modale «dovere» al condizionale. La scelta risulta concorde con le direttive della Guida europea del 2015, in cui al punto 2.3.3 leggiamo che «negli atti non vincolanti non devono usarsi forme verbali imperative né strutture e forme troppo simili a quelle degli atti vincolanti»; il condizionale distingue quindi le disposizioni da quelle vincolanti, in cui si utilizza l’indicativo presente.

[25]

Nel testo federale, invece, notiamo che per tradurre il modale si fa ricorso all’indicativo presente. È utile sottolineare, a questo riguardo, che nella legislazione svizzera, al contrario di quanto avviene in quella europea, il condizionale viene utilizzato solo di rado7. Per veicolare il significato raccomandatorio, dunque, in questo caso si è optato per il verbo principale all’indicativo presente, seguito da particolari espedienti volti a riprodurre il minore grado di cogenza del testo fonte; consideriamone alcuni esempi.

[26]

Una prima soluzione consiste nell’utilizzo di verbi dal significato raccomandatorio quali «adoperarsi» e «contribuire», come osserviamo, tra gli altri, anche all’articolo 11 paragrafo 1 sul rafforzamento delle capacità a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici:

Esempio (6)

Articolo 11 paragrafo 1

Il rafforzamento delle capacità nel quadro del presente Accordo contribuisce a migliorare le capacità e abilità delle Parti che sono Paesi in sviluppo, […] e contribuisce ad agevolare lo sviluppo, la diffusione e l’impiego della tecnologia, l’accesso a mezzi di finanziamento dell’azione climatica, i pertinenti aspetti dell’istruzione, della formazione e della sensibilizzazione delle popolazioni nonché la trasmissione trasparente, tempestiva e precisa delle informazioni.

[27]

In questo caso, nel testo originale compaiono le forme «should enhance» e «should facilitate», in quello in francese «devrait contribuer» e «devrait faciliter», nel testo federale tedesco «sollen gestärkt werden» e «sollen erleichtert werden», mentre in italiano l’indicativo presente conferisce forza assertiva alla disposizione, contrastata poi dalla scelta semantica del verbo «contribuire».

[28]

Una seconda tecnica è l’utilizzo della forma modale «dovere»; osserviamo l’esempio seguente:

Esempio (7)

Articolo 7 paragrafo 5

  • ONU: Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach […].
  • CH: Le Parti riconoscono che l’azione di adattamento deve basarsi su un’impostazione guidata dai Paesi, sensibile all’eguaglianza di genere, partecipativa e pienamente trasparente […].
[29]

Nella fattispecie, se l’incipit che ricorre al verbo «riconoscere», tipico dei preamboli negli accordi internazionali, indebolisce già il disposto, a più forte ragione la forza normativa è attenuata tramite il modale, in contrapposizione all’indicativo presente della principale8. Il verbo «dovere», infatti, costituisce un ausilio se la disposizione non può limitarsi a descrivere lo stato di cose che ne soddisfano l’adempimento, poiché «l’adempimento consiste proprio nell’azione che l’attore è tenuto ad effettuare e il cui svolgimento concreto resta aperto a tutte le variazioni e possibilità del caso particolare» (Egger 2003, 163). È bene precisare, però, che inserire il verbo «dovere» per rendere ottativa una disposizione è un metodo che, qualora adottato, esigerebbe una diligenza assoluta nella scelta del modale e del verbo semplice all’indicativo per veicolare rispettivamente il senso della raccomandazione e della massima vincolatività.

3.4. Problematiche legate alla discrezionalità

[30]

In trattati internazionali come l’Accordo di Parigi, in cui il tessuto normativo è piuttosto lasco e lascia spazio a scelte divergenti e a riformulazioni, attenersi a regole linguistiche inflessibili risulta complicato; notiamo, infatti, che la discrezionalità concessa dal disposto fa emergere in entrambi i testi problematiche riguardanti la coerenza e la resa efficace del grado di vincolatività veicolato dalle disposizioni del testo originale.

[31]

In merito alla coerenza, per esempio, è interessante rilevare che la traduzione effettuata dall’Unione europea in tre casi isolati (art. 4 par. 14, art. 4 par. 19 e art. 5 par. 1) utilizza l’indicativo presente in luogo del consueto condizionale per tradurre should. Il perché di tale scelta, che fa sorgere interrogativi sulla diversa cogenza delle formulazioni in questione rispetto a quelle in cui compare il condizionale, non è intuibile a priori. Osservando le disposizioni, però, notiamo che gli articoli menzionati rimandano a disposizioni dell’Accordo di Parigi o della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in cui è utilizzata la coppia shall/indicativo presente. Possiamo dunque ipotizzare che la soluzione sia stata influenzata dalle scelte già effettuate nei rimandi.

[32]

Riscontriamo una modulazione anche nel testo svizzero, in cui all’articolo 13 paragrafo 9, in luogo dell’usuale verbo principale all’indicativo presente, come traducente di should il disposto contiene il verbo «potere», inserito per diminuire la cogenza della seconda parte della disposizione rispetto alla prima; consideriamo le proposte delle seguenti versioni linguistiche:

Esempio (8)

Articolo 13 paragrafo 9

  • ONU: Developed country Parties shall, and other Parties that provide support should, provide information on financial, technology transfer and capacity-building support provided to developing country Parties under Articles 9, 10 and 11.
  • ONU: Les pays développés Parties doivent, et les autres Parties qui apportent un appui devraient, communiquer des informations sur l’appui fourni, sous la forme de ressources financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des capacités, aux pays en développement Parties au titre des articles 9, 10 et 11.
  • CH: Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, müssen – und die anderen Vertragsparteien, die Unterstützung gewähren, sollen – Informationen über die Unterstützung übermitteln, die sie den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, in Form von finanziellen Mitteln, Weitergabe von Technologie und Kapazitätsaufbau nach den Artikeln 9, 10 und 11 gewährt haben.
  • CH: Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono informazioni, e le altre Parti che offrono sostegno possono fare altrettanto, in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono Paesi in sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
  • UE: Le Parti che sono paesi sviluppati devono, e le altre Parti che forniscono sostegno dovrebbero, comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono paesi in via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
[33]

Considerando il testo federale tedesco notiamo in primis che allo stesso proposito l’articolo gioca sulla contrapposizione dei modali müssen e sollen, per cui è possibile evincere che la traduzione intende stabilire con sollen un vincolo minore. L’architettura normativa della disposizione nel tedesco risulta ancora più evidente se consideriamo che l’articolo costituisce l’unico caso in tutto il testo dell’Accordo in cui è presente il verbo müssen.

[34]

In merito al verbo «potere» come equivalente di should, che ricorre solo tre volte (art. 13 par. 8–10), la soluzione può essere dettata da esigenze di coerenza (la formulazione che ricorre a «potere» riguarda infatti in ogni caso le modalità di comunicazione delle informazioni all’interno del quadro di trasparenza predisposto dall’articolo 13), ma risulta potenzialmente rischiosa: il testo originale dell’Accordo presenta già disposizioni in cui compare il modale can, anch’esso tradotto ricorrendo a «potere» e quindi fonte di ambiguità se paragonato al contesto generale e non a quello del singolo articolo. Va altresì ricordato che nei testi normativi federali il verbo potere è utilizzato per veicolare il senso potestativo, ossia quello di conferire una facoltà o creare una competenza; nel caso in questione, quindi, non riproduce il significato del testo originale e costituisce una spia della difficoltà nella resa dei gradi di cogenza.

[35]

Una possibile alternativa che permetterebbe di mantenere la coerenza nell’architettura verbale della traduzione svizzera potrebbe consistere nel redigere la disposizione in questione all’indicativo presente senza ricorrere al verbo «potere», ma introducendo il sintagma «ove opportuno», a costituire la formulazione «fanno altrettanto, ove opportuno». Questo metodo per introdurre una sfumatura discrezionale è occasionalmente adottato nel testo inglese, tramite l’inciso «where necessary»9.

[36]

Inevitabilmente, conformarsi alla convenzione di adottare l’uso dell’indicativo presente anche nell’intento di rendere una raccomandazione per il traduttore crea ulteriori possibili complicazioni. Da un lato è possibile giustificare la presenza del verbo principale all’indicativo unita a formulazioni che attenuano la cogenza rilevando che, del resto, nel testo originale un obbligo formulato con should crea un’aspettativa di adempimento della disposizione, e indica che, in caso di inadempimento, una Parte è chiamata a fornirne le ragioni (Bodle/Oberthür 2017, 98).

[37]

Tuttavia, se non modulata adeguatamente, l’obbligatorietà veicolata dall’indicativo presente rimane assoluta. All’interno del testo federale in italiano, per esempio, figurano alcune disposizioni in cui la distinzione tra obbligo e raccomandazione non traspare chiaramente. Soffermiamoci sull’articolo 4 paragrafo 4 considerandolo nelle seguenti versioni linguistiche:

Esempio (9)

Articolo 4 paragrafo 4

  • ONU: Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of different national circumstances.
  • CH: Le Parti che sono Paesi sviluppati continuano a svolgere un ruolo guida, prefissando obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell’economia. Le Parti che sono Paesi in sviluppo continuano a migliorare i loro sforzi di mitigazione, e sono incoraggiate a intraprendere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell’economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
  • UE: Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell’economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione e sono incoraggiate ad assumere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell’economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
[38]

È pur vero che l’intera disposizione risulta indebolita dall’espressione «in the light of different national circumstances», aggiunta per superare il rigido sistema di allegati del Protocollo di Kyoto, in cui i Paesi sono suddivisi in base allo sviluppo economico (Biniaz 2017, 12). Paragonando il testo originale e la versione federale in italiano è però evidente che il grado di cogenza di quest’ultima risulti maggiore. L’osservazione è suffragata considerando anche il trascorso negoziale della disposizione: durante l’ultima giornata di negoziati della COP21, l’articolo 4 paragrafo 4 è stato al centro della controversia che ha visto gli Stati Uniti porre un veto sul termine shall riferito all’obbligo di riduzione delle emissioni dei Paesi sviluppati, poi modificato in should10. Sulla base di questa constatazione, l’importanza di rispettare fedelmente la scelta del testo originale in fase di traduzione è manifesta.

3.5. Lo scopo e il contesto normativo come ausili per l’interpretazione

[39]

In casi limite come l’articolo 4 paragrafo 4, in cui la forza normativa della disposizione tradotta non va nel senso del pieno obbligo, ma non è abbastanza indebolita semanticamente per riprodurre il significato raccomandatorio, riferirsi alla cornice testuale, di primaria importanza come chiave di lettura dell’intero testo normativo in analisi, è indispensabile al fine di coglierne i «contrassegni metatestuali volti a garantire la valenza normativa degli elementi costitutivi delle norme» (Egger 2003, 154) e quindi la «funzione pragmatica all’interno del sistema sociale e giuridico entro cui l’enunciato deve avere effetto» (op. cit., 152). Del resto, alle tesi semiotiche si contrappongono le teorie dell’interpretazione giuridica che fanno «prevalere le direttive esegetiche funzionali su quelle letterali» (Luzzati 1990, 41) e individuano il contesto normativo come ausilio.

[40]

Non bisogna dimenticare che l’intero Accordo è da intendersi alla luce del suo scopo (Doelle 2017, 378), strumento contestuale che assurge a principio sovraordinato per l’interpretazione, contenuto all’articolo 2 e citato a più riprese. Questa constatazione induce a chiedersi in quale misura le traduzioni in esame con le rispettive soluzioni si prestino ad adempiere lo scopo dell’Accordo, e quindi a generare il cambiamento di comportamento richiesto per soddisfare il dettato normativo (nella fattispecie, dunque, a sollecitare azioni volte a contenere le temperature medie globali); l’interrogativo ci pone in un’altra prospettiva, diversa dalla valutazione delle singole forme verbali utilizzate, e sposta il ragionamento sul piano macroscopico. In tale ottica, è possibile affermare che gli ostacoli posti dal mutevole grado di cogenza non hanno indotto a optare per traducenti dall’effetto di orientare i soggetti in una direzione opposta rispetto a quella del dettato normativo, anzi è vero l’esatto contrario: indubbiamente le soluzioni traduttive si allineano con lo scopo dell’Accordo, mantenendo la certezza del diritto.

[41]

Parimenti degno di nota è che l’alternanza dei gradi di cogenza nel dettato dia origine a un diversificato ventaglio di scelte traduttive per veicolare la raccomandazione. Tale diversità denota un superamento delle ottiche costrittive poste dalla regola linguistica secondo cui a un termine corrisponde un determinato equivalente, a vantaggio della valutazione del caso specifico, da cui è difficile, anche in ambito giuridico, trarre una regola generale, che può apparire solo in filigrana; la valutazione del caso specifico è d’altronde un esercizio, tutt’altro che automatico per via delle innumerevoli variabili che vi intercorrono, che gli addetti ai lavori devono svolgere correntemente.

[42]

Se pensiamo che un tale esercizio di valutazione teso a disambiguare i concetti giuridici nella lingua di arrivo e a formularli tenendo conto delle variabili del caso è diverso a seconda della materia, della problematica e del contesto capiamo la necessità di avvedutezza, tanto più perché, in definitiva, sono le pratiche a stabilire le regole redazionali; l’universo vasto e variegato del diritto mite pone dunque la problematica di dover districare complessi nodi logico-linguistici nel rispetto della prassi piuttosto che di applicare un modus operandi prestabilito, e mette in evidenza «l’illusorietà di un linguaggio funzionante e utilizzabile come un calcolo» (Machetti 2006, 26) lasciando spazio a decisioni (quanto più possibile) oculate in fase di traduzione.

4. Una vaghezza «programmatica»

[43]

Osservando gli esempi tratti dall’Accordo di Parigi notiamo, dunque, che a veicolare il prodotto legislativo è un mezzo linguistico che non può prescindere da un certo grado di vaghezza, che rifugge, sia in fase di redazione che in quella di traduzione, dal linguaggio formalizzabile e da una giurisprudenza meccanica e mantiene la malleabilità e l’adattabilità alle situazioni particolari, evitando i momenti di brusca frattura.

[44]

In un testo di vigenza relativamente lunga, la vaghezza riveste la funzione strategica di concedere spazio interpretativo, di evitare giudizi di inattuabilità e quindi di difendere e promuovere il principio chiave dell’atto; inoltre, mette a punto una solida strategia di persuasione, che utilizza le giuste parole per creare l’artificio retorico in grado di evitare idealismo assoluto, polarizzazione e dissenso categorico e di costruire una rappresentazione del migliore interesse per l’oggetto dell’Accordo, consentendo di inserirlo nei diversi contesti socioculturali e legali.

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Tale è l’importanza dei fini perseguiti da una simile tecnica redazionale, che quella contenuta nel dettato potrebbe definirsi una vaghezza «programmatica» e proprio per questo, paradossalmente, molto precisa, perché scaturisce da un avvicinamento ponderato e mirato di elementi di senso. Questa caratteristica non è estranea ai linguaggi specializzati: la apprezziamo, per esempio, nella poetica leopardiana, con l’intento di destare idee vaste e indefinite attraverso l’attenta e minuziosa selezione di «parole piacevoli» (Leopardi 1991, 1789).

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E se quello tra la genesi del verbo poetico e le riflessioni attorno alle modalità di formulazione della soft law a prima vista può sembrare un accostamento temerario, le accorte soluzioni cumulative, compensative e combinatorie esaminate ci ricordano che la legge è espressione e proseguimento di un confronto sociale, politico e giuridico: ciò che in fase di redazione si pone come una costante ricerca del vago e del giusto mezzo, in quella di analisi si trasforma nell’osservazione del molteplice, invitandoci ad avventurarci in un universo inesplorato e pieno di possibilità. Del resto, come asseriva Calvino (2019, 114), sarebbe ancora possibile, oggi, una totalità che non sia «potenziale, congetturale, plurima»?


Daria Evangelista, traduttrice presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

L’autrice desidera ringraziare il professore Jean-Luc Egger per i preziosi consigli e la rilettura del contributo.

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  2. 2 Nazioni Unite, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, https://unfccc.int/sites/default/files/conveng.pdf.
  3. 3 Nazioni Unite, UNFCCC, Accord de Paris, https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf.
  4. 4 Confederazione Svizzera, Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU 2017 5735, Klimaübereinkommen von Paris, https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2017/5735.pdf.
  5. 5 Confederazione Svizzera, Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU 2017 5735, Accordo di Parigi sul clima, https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/5735.pdf.
  6. 6 Unione europea, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, GU L 282 del 19.10.2016, pp. 4-18, Accordo di Parigi, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=IT.
  7. 7 Un esempio isolato, quasi un unicum nella legislazione federale, si riscontra nell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (RS 172.220.111.310.2), all’articolo 17 capoverso 4.
  8. 8 Giova segnalare un esempio analogo all’articolo 175 della Costituzione federale, in cui al capoverso 4 si usa il modale per rendere ottativa la disposizione rispetto ai tre capoversi precedenti che usano l’indicativo presente.
  9. 9 È inoltre possibile rendere la raccomandazione utilizzando i verbi «cercare», «tentare» e «adoperarsi», o tramite formulazioni quali «le Parti che sono Paesi in sviluppo sono invitate a fornire informazioni», oppure ancora «si auspica che le Parti che sono Paesi in sviluppo forniscano informazioni».
  10. 10 Per approfondimenti rimandiamo a Evangelista (2019, 65 segg.) e Winkler (2017, 151 segg.).
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